COVID-19 – Coronavirus in Italia

15/12/2022, 18:00

🔴#Covid19, la situazione in Italia:
📥bollettino settimanale dal 9 al 15 dicembre https://bit.ly/Bollettino9dic_15dic
📥open data http://bit.ly/Covid_19Dashboard
📥monitoraggio settimanale della Cabina di regia per la settimana dal 5 all’11 dicembre https://bit.ly/reportmonitoraggio5dic_11dic

Guarda il commento del Prof. Giovanni Rezza


Pubblicato il Report del Monitoraggio #Covid19 per la settimana dal 17 ottobre al 23 ottobre.
Il commento del Prof. Giovanni Rezza.


TABELLA ATTIVITÀ CONSENTITE SENZA/CON GREEN PASS “BASE”/”RAFFORZATO”
DAL 6/12/2021 AL 15/1/2022


COMUNICATO N. 73
Questo comunicato e’ presente in forma digitale sul Sito Internet: http://www.uiciechi.it/documentazione/circolari/main_circ.asp

OGGETTO:
Green Pass COVID-19
Indicazioni per la Sede Nazionale e le Sedi territoriali UICI.

         Care amiche e cari amici,
      il Governo ha emanato, in forma di decreto-legge, nuove disposizioni sull’uso della certificazione verde COVID-19 (“Green pass”).
      Per quanto riguarda l’Unione, le disposizioni si possono sintetizzare come segue:

  1.  il periodo di vigenza va dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, previsto termine dello stato di emergenza;

  1.  per accedere nei luoghi dove si svolge l’attività: sedi UICI o altri ambienti quali studi di registrazione CNLP, sale convegni, sedi di progetto, altri ambienti esterni, ecc., è obbligatorio il possesso del Green Pass in corso di validità o relativo al completamento della vaccinazione o infine, relativo all’effettuazione di tampone negativo nelle 72 ore precedenti.
      La disposizione si applica a: lavoratori dipendenti (a tempo indeterminato, determinato, full       time, part time), stagisti o soggetti impegnati in attività formativa di ogni genere, volontari,           soggetti con rapporto di collaborazione professionale o rapporti analoghi esterni, dirigenti            associativi, soci e loro accompagnatori;

  1.  l’UICI ha l’obbligo di verificare il rispetto delle predette prescrizioni, definendo idonee modalità operative e individuando con atto formale le persone incaricate dell’accertamento delle eventuali violazioni. Per ciascuna delle nostre sedi, pertanto, occorrerà una deliberazione del Presidente Nazionale/Regionale/Sezionale con la quale siano indicate le persone incaricate e le modalità della verifica;

  1.  sono esentati dal Green Pass solo i bambini al di sotto dei dodici anni e i soggetti in possesso di idonea certificazione medica attestante il proprio diritto all’esenzione dal vaccino per i quali sarà tuttavia richiesto un tampone di data non anteriore a tre giorni;

  1.  a chiunque risulti privo di Green Pass in corso di validità, senza eccezione alcuna, salvo il caso di cui al punto precedente, deve essere precluso in modo permanente l’accesso ai locali delle sedi e ogni altro ambiente dove si svolga qualsiasi attività dell’UICI, IRIFOR, UNIVOC e ogni altra istituzione collegata;

  1.  al fine di tutelare la salute e la sicurezza di tutti, i nostri dipendenti, volontari, incaricati, professionisti e/o figure assimilabili che risultino sprovvisti di Green Pass in corso di validità e che sono ricompresi nella disciplina prevista dal decreto-legge 21 settembre 2021 n. 127, saranno sospesi immediatamente da ogni prestazione, dalla presenza, dalla retribuzione e da qualsivoglia altro incarico, compenso o emolumento comunque denominato, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione dell’eventuale  rapporto di lavoro;

  1.  l’accesso dei lavoratori dipendenti, in violazione degli obblighi prima indicati, prevede una sanzione dai 600,00 ai 1500,00 Euro, ferme restando le eventuali, ulteriori conseguenze disciplinari.

      Per facilitare le operazioni di verifica, ricordiamo, tra le altre possibilità, la App ufficiale e gratuita “VerificaC19”, in grado di leggere il QR Code sia in formato digitale, sia cartaceo, installabile su qualunque dispositivo mobile e scaricabile da GooglePlay Store e da Apple Store. L’App è in grado di effettuare la verifica dell’autenticità e della validità del Green Pass senza memorizzare alcun ulteriore dato personale.
      Su richiesta della persona incaricata delle verifiche, l’interessato dovrà esibire un documento di identità per riscontrare la corrispondenza dei dati anagrafici.
      Per facilitare ulteriormente le operazioni di verifica per quanti siano chiamati a frequentare le Sedi con assiduità, sulla base di opportune istruzioni del Presidente Nazionale/Regionale/Sezionale, gli interessati potranno produrre volontariamente il Green Pass in formato cartaceo – o l’eventuale idonea certificazione medica di esenzione dalla vaccinazione – che, dopo appropriata verifica,  sarà acquisita agli atti e conservata in via riservata, consentendo l’accesso fino al 31.12.2021 senza ulteriori controlli.
      In tutti gli altri casi, le verifiche dovranno essere effettuate all’ingresso delle sedi, per consentire l’accesso solo ai possessori di Green Pass, di idonea certificazione medica di esenzione e ai minori di dodici anni.
      I soci eventualmente impossibilitati a esibire Green Pass o certificato di esenzione per ragioni personali proprie, avranno comunque diritto di fruire delle prestazioni sezionali e partecipare alla vita associativa, tuttavia solo da remoto, via telefono, piattaforma Zoom o altra, email, ecc…
      A tutti, l’appello a rispettare e far osservare le prescrizioni sopra riportate.
      Un altro passo verso la definitiva sconfitta del virus che dovremo continuare a contrastare con pazienza, tenacia e determinazione, tutti insieme, in spirito di servizio, solidarietà e fraternità.

                                                                       Mario Barbuto – Presidente Nazionale


REGIONE LOMBARDIA

Ordinanza 27 febbraio 2021

Identificativo Atto n. 1169
PRESIDENZA

Oggetto
ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IN RELAZIONE AL TERRITORIO DELLA REGIONE LOMBARDIA. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 E DELL’ART. 1 COMMA 16 DEL
DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33

IL PRESIDENTE


VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
VISTO l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in particolare, l’art. 32;
VISTO l’art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con
modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con
la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19
deliberata il 31 gennaio 2020” convertito, con modificazioni, dalla legge 25
settembre 2020, n. 124;
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da
COVID- 19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 recante “Ulteriori disposizioni urgenti
in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
1
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni
urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021»;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 recante
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» in vigore
pienamente dal 6 marzo 2021;
VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto
«Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al
passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all’allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»;
VISTO il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della
strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunnoinvernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data
8 ottobre 2020;
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 27 febbraio 2021 recante “Ulteriori
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Marche, Lombardia e Piemonte” con
cui sono state applicate al territorio della Regione Lombardia le misure di cui
all’art. 2 del DPCM 14 gennaio 2021;
VISTA la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 644 dell’8 gennaio 2021 avente
2
per oggetto: “Indicazioni operative relative al rischio di diffusione di nuove varianti
SARS-CoV-2 in Unione europea/Spazio Economico Europeo (UE/SEE): misure di
prevenzione per i viaggiatori e sorveglianza di laboratorio”;
VISTA la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 3787 del 31 gennaio 2021
avente per oggetto “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove
varianti SARS-CoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo”;
VISTA la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 4761 dell’8 febbraio 2021
“Ulteriori indicazioni operative relative al rischio di diffusione di nuove varianti SARSCoV-2: integrazione dei dati di genotipizzazione e indagine rapida per la
valutazione della prevalenza della variante SARS-CoV-2 VOC202012/0”;
VISTA la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 5616 del 15 febbraio 2021
“Aggiornamento sull’uso dei test antigenici e molecolari per la rilevazione di SARSCoV-2”;
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020,
del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e
prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo
2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in
considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTE le evidenze risultanti dall’andamento della situazione epidemiologica del
territorio della Regione e le peculiarità del contesto sociale ed economico del
medesimo territorio;
CONSIDERATO che la situazione epidemiologica presenta le condizioni di un
rapido peggioramento con un’incidenza in crescita in tutti i territori della
Lombardia, anche in relazione alla presenza di varianti che stanno coinvolgendo
le classi di età più giovani, con la probabilità di generare un ulteriore incremento
3
della diffusione del virus;
PRESO ATTO che, a seguito delle note delle ATS interessate e della seduta del 3
marzo 2021 della Commissione indicatori Covid-19 Regione Lombardia istituita con
la D.G.R. n. 3243 del 16 giugno 2020 a seguito dell’analisi dei dati effettuata, la
predetta Commissione ha condiviso la necessità di superare la differenziazione tra
aree assumendo interventi di mitigazione rinforzati per tutto il territorio regionale
con l’obiettivo, oltre che di contenere l’incremento di contagi, di preservare le
aree non ancora interessate da una elevata incidenza, formulando quindi la
raccomandazione di applicare all’intero territorio della Regione Lombardia, oltre
alle misure di cui all’art. 2 del DPCM 14 gennaio 2021 (ossia, a decorrere dal 6
marzo 2021, del Capo IV del DPCM 2 marzo 2021) previste dalla predetta
Ordinanza ministeriale del 27 febbraio 2021, ulteriori misure finalizzate alla
prevenzione dal contagio;
RITENUTO necessario, in forza del principio di precauzione, e delle indicazioni
tecnico-scientifiche contenute nelle disposizioni nazionali e regionali e delle
predette raccomandazioni della Commissione indicatori, adottare provvedimenti
limitativi agli spostamenti delle persone fisiche nonché alla sospensione di alcune
attività con sede nel territorio della Regione Lombardia, al fine di evitare l’ulteriore
diffusione del contagio;
VALUTATO pertanto di adottare, in ragione del quadro epidemiologico in corso,
per il territorio della Regione Lombardia misure restrittive per il contenimento del
contagio ulteriori rispetto a quanto previsto dall’art. 2 del DPCM 14 gennaio
2021(ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, del Capo IV del DPCM 2 marzo 2021),
sulla base di quanto raccomandato dalla Commissione regionale indicatori;
PRESO ATTO che restano ferme le misure di cui al D.P.C.M. del 14 gennaio 2021
(ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, del D.P.C.M. 2 marzo 2021), ove non
diversamente disciplinate dal presente provvedimento;
4
DATO ATTO di quanto riportato nel Report n. 41 di monitoraggio dell’Istituto
superiore di sanità (ISS) aggiornato al 24 febbraio 2021;
SENTITO il Ministro della Salute;


ORDINA


Art. 1) (Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19 in relazione al territorio della Regione Lombardia)


Dal 5 marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021, in relazione all’intero territorio della
Regione Lombardia, con eventuale proroga sulla base dell’evoluzione del
contesto epidemiologico, oltre alle misure previste dall’art. 2 del DPCM 14 gennaio
2021(ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, del Capo IV del DPCM 2 marzo 2021),
sono adottate le seguenti misure:

  1. sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e
    secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative
    professionali secondarie di secondo grado (IeFP), negli Istituti tecnici
    superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
    (IFTS) nonché sospensione delle attività delle scuole dell’infanzia; resta
    fermo lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia di cui
    all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
  2. in tutte le scuole ed istituzioni di cui al punto 1, resta salva la possibilità di
    svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in
    ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva
    inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi
    speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n.
    89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9
    ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni
    della classe che sono in didattica digitale integrata;
  3. si applica quanto previsto dall’art. 3, comma 4, lettera g) del D.P.C.M. del 14
    5
    gennaio 2021 (ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, dell’art. 44 del DPCM 2
    marzo 2021) con conseguente sospensione della frequenza delle attività
    formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione
    artistica musicale e coreutica aventi sedi sul territorio della Regione
    Lombardia, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza;
  4. si applica quanto previsto dall’art. 3, comma 4, lettera i) del D.P.C.M. del 14
    gennaio 2021 (ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, dell’art. 48 del DPCM 2
    marzo 2021) in ordine al lavoro agile, in relazione alle pubbliche
    amministrazioni aventi sedi o uffici sul territorio della Regione Lombardia;
  5. non è consentito recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella
    principale (c.d. seconde case) ubicate nel territorio della Regione fatti salvi
    gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;
  6. non è consentito a coloro che non risiedono nel territorio della Regione
    recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d.
    seconde case) ubicate nel territorio della Regione fatti salvi gli spostamenti
    motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;
  7. non sono consentiti gli spostamenti verso le abitazioni private abitate,
    ubicate nel territorio della Regione, fatti salvi gli spostamenti motivati da
    comprovate e gravi situazioni di necessità;
  8. l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo
    la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per
    nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori,
    disabili o anziani;
  9. non è consentito l’utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport (a mero
    titolo esemplificativo, aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di
    basket, aree skate etc.) all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta
    salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità;
    6
  10. è fatto obbligo di indossare mascherine chirurgiche o presidi analoghi di
    protezione delle vie respiratorie sui mezzi di trasporto pubblici circolanti nel
    territorio della Regione Lombardia.

    Art. 2 (Disposizioni finali)
  11. Restano ferme le misure di cui al D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 (ossia, a
    decorrere dal 6 marzo 2021, del DPCM 2 marzo 2021), ove non
    diversamente disciplinate dal presente provvedimento;
  12. Le Ordinanze n. 710 del 27 febbraio 2021, n. 711 e n. 712 del 1° marzo 2021 e
    n. 703 del 2 marzo 2021 cessano di effetto il 4 marzo 2021, in quanto
    assorbite e superate dal presente provvedimento;
  13. È revocata, per il giorno 5 marzo 2021, l’Ordinanza n. 688 del 26 gennaio
    2021 avente scadenza in pari data;
  14. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato,
    secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge n. 19/2020 convertito
    con modificazioni dalla legge n. 35/2020;
  15. La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
    Ministro per gli affari regionali ed al Ministro della salute ed è pubblicata sul
    Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet
    della Regione Lombardia, pagine dedicate all’emergenza sanitaria
    Coronavirus – COVID 19.

    IL PRESIDENTE
    ATTILIO FONTANA


    Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge



Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Marche, Lombardia e Piemonte.

(G.U. Serie Generale , n. 50 del 28 febbraio 2021)

							 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'articolo 32; 
  Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni  spettanti
allo Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'articolo 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  e  successive
modificazioni, recante «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo
1, commi 16-bis e seguenti; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  per  il   differimento   di
consultazioni  elettorali  per  l'anno  2020  e  per  la  continuita'
operativa del sistema di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739  del  3  giugno  2020,  e  disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  spostamenti  sul   territorio
nazionale  per  il  contenimento  dell'emergenza  epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
gennaio  2021,  recante   "Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante:  «Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19»   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche' del
decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti
per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus
COVID-19»", pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 15 gennaio 2021, n. 11; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,  recante
«Adozione dei criteri relativi alle  attivita'  di  monitoraggio  del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del  26  aprile  2020»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio  2020  con  il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la  Cabina
di regia per il monitoraggio  del  livello  di  rischio,  di  cui  al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con  le
quali e' stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Visto  il  documento  di  «Prevenzione  e  risposta   a   COVID-19:
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione
per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla  Conferenza  delle
regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020; 
  Visto il verbale del 26 febbraio 2021 della  Cabina  di  regia  dal
quale, oltre alla tendenza di un lento  e  progressivo  peggioramento
della situazione epidemiologica a livello nazionale, si evince che le
Regioni  Marche,  Lombardia  e   Piemonte   presentano   un'incidenza
settimanale dei contagi superiore a 50 casi  ogni  100.000  abitanti,
nonche' uno scenario "di tipo 1" ed un livello di rischio alto; 
  Vista,  altresi',  la  nota  del  26  febbraio  2021  del  Comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento
della protezione  civile  3  febbraio  2020,  n.  630,  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 1,
commi 16-quinquies e 16-septies, del citato decreto-legge  16  maggio
2020,  n.  33,  ai  fini  dell'applicazione  delle  misure   di   cui
all'articolo 2 del citato decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 14  gennaio  2021,  alle  Regioni  Marche,  Lombardia  e
Piemonte; 
  Sentiti i Presidenti delle Regioni Marche, Lombardia e Piemonte; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
Misure di contenimento del contagio nelle Regioni Marche, Lombardia e
                              Piemonte 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19, fermo restando quanto previsto dal decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 e fatte salve le eventuali
misure piu' restrittive gia' adottate nei rispettivi territori,  alle
Regioni Marche, Lombardia e Piemonte si applicano, per un periodo  di
quindici giorni, le misure di cui all'articolo 2 del  citato  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021. 
  2. La  presente  ordinanza  e'  efficace  a  decorrere  dal  giorno
successivo  alla  pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 27 febbraio 2021 
 
                                                Il Ministro: Speranza 
 

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2021 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 372

Decreto-legge 23 febbraio 2021 , n. 15

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

(G.U. Serie Generale , n. 45 del 23 febbraio 2021)

										 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n.  172,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante  «Ulteriori
disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla
diffusione del virus COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n.  2,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle
elezioni per l'anno 2021»; 
  Visto il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con  le
quali e' stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato  l'evolversi  della  situazione  epidemiologica  e   il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di   prorogare
specifiche misure di contenimento alla  diffusione  dell'epidemia  da
COVID-19; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 febbraio 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie; 
 
Emana 
 
il seguente decreto-legge: 
 
Art. 1 
 
Denominazione del territorio nazionale in zone 
 
  1  All'articolo  1  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.   33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2020,  n.  74,
dopo il comma 16-sexies e' aggiunto il seguente: 
    «16-septies. Sono denominate: 
      a) "Zona bianca", le Regioni, di cui al  comma  16-sexies,  nei
cui territori l'incidenza settimanale di contagi e'  inferiore  a  50
casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane  consecutive  e  che  si
collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso; 
      b) "Zona arancione", le Regioni, di cui ai  commi  16-quater  e
16-quinquies, nei cui territori l'incidenza settimanale  dei  contagi
e' superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che  si  collocano  in
uno scenario di tipo 2,  con  livello  di  rischio  almeno  moderato,
nonche' quelle che, in presenza di una analoga incidenza  settimanale
dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1  con  livello  di
rischio alto; 
      c) "Zona rossa", le Regioni di cui al comma16-quater,  nei  cui
territori l'incidenza settimanale dei contagi e' superiore a 50  casi
ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di  tipo  3,
con livello di rischio almeno moderato; 
      d) "Zona gialla" le Regioni nei  cui  territori  sono  presenti
parametri differenti da quelli indicati alle lettere a), b), c).». 


  
Art. 2   
 
Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento  della  diffusione 
del COVID-19      

1. Fino al 27  marzo  2021,  sull'intero  territorio  nazionale  e' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra  i  territori  di diverse regioni o province autonome, salvi gli  spostamenti  motivati da comprovate esigenze  lavorative  o  da  situazioni  di  necessita' ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il  rientro  alla propria residenza, domicilio o abitazione.    2. Fino al 27 marzo 2021,  e'  consentito,  nella  Zona  gialla  in ambito regionale e  nella  Zona  arancione  in  ambito  comunale,  lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una  volta  al giorno, in un arco temporale compreso fra  le  ore  05:00  e  le  ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto  a  quelle  ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui  quali  tali  persone esercitino la responsabilita' genitoriale e alle persone  disabili  o non autosufficienti conviventi. La misura di cui  al  presente  comma non si applica nella Zona rossa.    3.  Qualora  la  mobilita'  sia  limitata  all'ambito  territoriale comunale, sono comunque consentiti gli  spostamenti  dai  comuni  con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e  per  una  distanza  non superiore a 30 chilometri dai relativi  confini,  con  esclusione  in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.    4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, e' abrogato. 

Art. 3                                  

Sanzioni      

1. La violazione  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  2  e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo  2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n. 35.


Art. 4                              

Entrata in vigore      

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.      

Dato a Roma, addi' 23 febbraio 2021  
                               
MATTARELLA                                    

Draghi, Presidente del Consiglio  dei ministri   
                                 
Speranza, Ministro della salute Gelmini,  

Ministro  per  gli   affari regionali e le autonomie  

Visto, 
il Guardasigilli: Cartabia 

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS APS - SEZIONE TERRITORIALE DI LODI 
VIA FANFULLA N. 22 – C.A.P. 26900 LODI

Tel:                0371 – 56312  -  
Fax:               0371 – 428818  -
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