NORMATIVE

Guida alle Agevolazioni Fiscali delle persone con Disabilità – Per aprire il documento Cliccare sul testo qui sotto.

Guida_alle_agevolazioni_fiscali_per_le_persone_
con_disabilità

(Aggiornamento Ottobre 2019)

I documenti di normativa e di prassi indicati sono reperibili attraverso il servizio curato dal CERDEF (Centro di Ricerche e Documentazione Economica e Finanziaria), presente sul sito del Dipartimento delle Finanze.
La normativa tributaria mostra particolare attenzione per le persone con disabilità e per i loro familiari, riservando loro numerose agevolazioni fiscali.
La presente guida illustra il quadro aggiornato delle varie situazioni in cui sono riconosciuti benefici fiscali in favore dei contribuenti portatori di disabilità, indicando con chiarezza le persone che ne hanno diritto.
In particolare, sono spiegate le regole e le modalità da seguire per richiedere le
agevolazioni di seguito indicate.



Condizioni Generali di trasporto dei passeggeri di Trenitalia- concessione Carta Blu.

Cari amici e care amiche, grazie all’intervento della Commissione Autonomia, e in particolare della coordinatrice Annita Ventura, siamo riusciti, contrariamente a quanto inizialmente previsto, ad includere i ciechi assoluti tra coloro che potranno ottenere e utilizzare la Carta Blu.
A partire dallo scorso 21 giugno sono state modificate le Condizioni Generali di Trasporto dei Passeggeri di Trenitalia relativamente alle categorie autorizzate a richiedere la Carta Blu, nelle quali ora rientrano anche i ciechi assoluti.
La Carta Blu può essere richiesta da persone con disabilità residenti in Italia e titolari dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge 18/1980 e successive modifiche e integrazioni, in particolare della legge 508/1988.
La Carta viene rilasciata dagli Uffici Assistenza e, dove non presenti, dalle biglietterie di stazione.
Per dimostrare di rientrare nelle categorie che possono usufruire della Carta Blu, è necessario consegnare: 
Copia fotostatica del certificato rilasciato, dalle competenti Commissioni Mediche ASL o del verbale di accertamento di invalidità civile inviato dall’INPS, attestante il riconoscimento della persona a rientrare nelle categorie di cui all’art 1 della legge 18/80 e successive modifiche e integrazioni, in particolare della Legge n. 508/1988, o altra idonea certificazione attestante tale titolarità;
Copia fotostatica del documento di identità personale;

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-APS
Presidenza Nazionale

Modulo “Carta Blu” debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 e al Decreto legislativo 30 Giugno 2003 n° 196, come modificato dal Decreto legislativo 101/2018.
Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito di Trenitalia alla sezione La guida del viaggiatore.
La Carta Blu è gratuita e valida cinque anni. Consente di far viaggiare gratuitamente l’accompagnatore.
Per i viaggi sui treni Intercity, Intercity Notte, Frecciabianca, Frecciargento e Frecciarossa, in 1^ e in 2^ classe, nei livelli di servizio Business, Premium e Standard e nei servizi cuccetta o vagone letto, viene rilasciato un unico biglietto Base al prezzo intero, valido per il titolare e il suo accompagnatore.
Nel caso di treni regionali viene rilasciato un unico biglietto a prezzo intero a tariffa regionale o tariffa regionale con applicazione sovraregionale, valido per due persone.
Sono esclusi dalle riduzioni il livello di servizio Executive e le vetture Excelsior.
Per i viaggi sui treni nazionali, se il titolare della Carta Blu è un bambino (fino a 15 anni non compiuti), il biglietto viene emesso con lo sconto del 50% e l’accompagnatore – che deve essere maggiorenne – viaggia sempre gratuitamente.

Cordiali saluti Mario Barbuto
Presidente Nazionale
D’ordine del Presidente Nazionale Mario Barbuto
Salvatore Romano
Direttore Generale



Decreto del Presidente della Repubblica

dpr 1046 con Seduta del 17/12/2018

(Per visionare il Decreto del presidente della Repubblica vi invitiamo a cliccare sul testo qui sotto si aprirà un file PDF e li potrete visionare il dpr) 

dgr_1046_regole2019



COMUNICATO

Regione Lombardia e conseguentemente le ATS (ex ASL), hanno pubblicato i bandi 2017, rifinanziando la legge regionale n.23/99 che consente ai disabili di usufruire di un parziale contributo per l’acquisto di apparecchiature e/o impianti di domotica, di ausili o strumentazioni tecnologiche (non compresi nel nomenclatore tariffario nazionale), acquistate direttamente dal disabile O solo parzialmente FINANZIATI DA ALTRE LEGGI REGIONALI O NAZIONALI A FAVORE DEI DISABILI.

La scadenza per le domande è fissata dalle singole ATS ed è riportata nei rispettivi bandi (generalmente dovrebbe essere attorno alla prima decade di febbraio).

Le quattro Aree di intervento previste dall’attuale bando sono:

• Area Domotica: tecnologie finalizzate a rendere maggiormente fruibile e sicuro l’ambiente di vita della persona disabile e a ridurre il carico assistenziale di chi se ne prende cura;

• Area Mobilità: adattamento dell’autoveicolo (di proprietà o in comodato d’uso sia del familiare che del disabile) al fine di garantire il trasporto della persona nei luoghi di lavoro o di socializzazione;

• Area Informatica: personal computer o tablet solo se collegati ad applicativi necessari a compensare la disabilità; sono esclusi cellulari, smartphone, telecamere, lettori DVD e orologi touch polifunzionali.

• Area Altri Ausili: ausili o Strumenti/ausili non riconducibili al Nomenclatore Tariffario.

– La spesa minima ammessa è di € 300 e quella massima è di € 16.000; L’ammontare della spesa rimborsabile è pari al 70% del totale della spesa sostenuta, detratto il finanziamento eventualmente ottenuto da enti pubblici in applicazione di altre normative.

– L’utente, sulla stessa area può presentare domanda ogni cinque anni, mentre è possibile presentarla senza questo limite su area differente. è invece possibile ripresentare domanda per la stessa area, senza il vincolo che siano trascorsi i suddetti cinque anni e con l’opportuna documentazione probante, solo nel caso in cui, l’ausilio o impianto finanziato sia stato rubato, si sia irrimediabilmente guastato, o se lo specialista medico ravvisi la necessità di un suo aggiornamento per adeguarlo alle mutate condizioni dell’utente.

– Poiché Regione Lombardia non ha emanato il bando 2015, le spese ammesse al finanziamento debbono essere comprovate da fattura o ricevuta fiscale nominativa, emesse nell’arco temporale che va dal 1 gennaio 2015, fino alla data di scadenza del bando. Non è valido lo scontrino di cassa, in quanto non è per legge ritenuto documento fiscale intestato, poiché non è nominativo.

– L’attuale bando presenta inoltre alcune novità rispetto al passato:

1. il progetto individuale ora può essere compilato solo dal medico specialista (per noi oculista) sia pubblico che privato e non più anche da psicologi o assistenti educatori o assistenti sociali, come era precedentemente.

2. alla domanda va apposta una marca da bollo di € 16,00, debitamente annullata e di cui va riportato il numero di serie nell’apposito spazio inserito sul modulo della domanda. Questo anche se la domanda viene inviata scannerizzata per posta elettronica certificata (PEC).

3. nell’area “informatica”, sono stati riammessi per tutti gli utenti, i computer e i tablet, ma va indicato con precisione l’ausilio software a cui viene collegato secondo le necessità del tipo di disabilità e degli obbiettivi che si intendono raggiungere. nei casi nostri andrà indicato specificamente il nome dello screen reader o del software ingrandente o del video ingranditore, la ditta produttrice, come lo si è acquisito: ovvero se è stato scaricato gratuitamente da internet, se ottenuto totalmente o parzialmente dal nomenclatore protesico o se acquistato; in entrambe questi due ultimi casi, occorrerà allegare la necessaria documentazione comprovante l’effettivo ammontare della cifra pagata dall’utente.

Si fa inoltre presente che il budget destinato all’area informatica è fissato nella misura del solo 10% sul totale disponibile per ogni ATS e che il rimborso massimo ottenibile per un computer è di € 400, mentre per un computer portatile è di € 600.

4. verranno inviati agli utenti che presenteranno domanda, un paio di questionari per rilevare soddisfazione, criticità e suggerimenti.

– La domanda, redatta in carta libera su apposito modello, va presentata entro la scadenza del bando, corredata: dal progetto personale redatto da un medico specialista pubblico o privato, da fattura o ricevuta fiscale, da eventuale certificazione ISEE; quest’ultima, se non presentata, equivarrà ad accettare di essere considerati nella fascia superiore ai € 20.000. In caso di certificazione ISEE scaduta, si può presentare quella provvisoria (DSU), ma entro la data fissata dalle singole ATS, occorrerà presentare quella definitiva. Ricordiamo altresì che, il disabile che sia in condizioni di gravità, anziché la certificazione ISEE ordinaria (cioè quella famigliare), ha diritto di presentare quella cosiddetta sociosanitaria, che risulta essere per lui molto più favorevole.

È anche ammesso presentare la domanda allegando un preventivo di spesa, ma la pratica dovrà essere regolarizzata entro la data di scadenza del bando, con la presentazione della relativa fattura o ricevuta fiscale.

– Le ATS stileranno una graduatoria per ognuna delle quattro categorie, considerando anche quale titolo preferenziale la certificazione ISEE inferiore o superiore ai € 20.000.

Onde potervi garantire una efficace assistenza, data la non semplice gestione di queste pratiche, sconsigliamo vivamente il “fai da te”, ma raccomandiamo di passare tramite i nostri uffici sezionali.

Per ulteriori informazioni e per reperire i moduli necessari, rivolgersi agli uffici sezionali.

La documentazione necessaria all’inoltro di questa domanda, oltre che presso i nostri uffici sezionali, è disponibile anche sul sito internet delle singole ATS.

Per ulteriori informazioni è possibile anche chiamare l’ufficio preposto della propria ATS di competenza.



Cane guida: agevolazioni fiscali e normativa di settore

Benefici fiscali per i disabili che acquistano un cane guida.
I non vedenti, ovvero i soggetti disabili definiti dall’art. 3 della Legge 104/1992, che acquistano un cane guida possono usufruire di determinate agevolazioni fiscali.
Agevolazioni fiscali per l’acquisto di cani guida.
Essi possono infatti portare in detrazione dalla dichiarazione I.R.P.E.F il 19% del costo sostenuto al momento dell’acquisto per una sola volta in quattro anni, tranne i casi di perdita del cane e limitatamente a un solo animale. L’altro beneficio previsto consiste nella detrazione forfettaria di 516,46 euro necessari al mantenimento del cane guida, senza la necessità di presentare i documenti giustificativi di spesa. La detrazione forfettaria non è invece riconosciuta ai familiari del soggetto non vedente, neppure se risulta a carico.
Riferimenti normativi.
La normativa di riferimento in materia è piuttosto scarna ed è rappresentata dalla legge finanziaria n. 488 del 23 dicembre 1999 che, intervenendo sul testo unico delle imposte sui redditi ha previsto che: “Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. (…)” e che “Dall’imposta lorda si detrae nella misura forfettaria di lire un milione la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.”
La disciplina di dettaglio sulle agevolazioni per non vedenti in caso di acquisto di cani guida è contenuta nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 74 del 12 aprile 2000 che è stata emessa proprio per fornire”Chiarimenti circa la detrazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche spettante a fronte delle spese sostenute per l’ acquisto di autoveicoli destinati alla locomozione dei soggetti non vedenti e dei soggetti sordomuti. Ulteriori chiarimenti in merito alle agevolazioni in materia d’ I.V.A e di tassa sul possesso degli autoveicoli previste in favore dei disabili.”
Nello specifico essa dispone che: “Per la fattispecie dell’acquisto di cani guida per ciechi, tornano applicabili le istruzioni già fornite per gli autoveicoli. Si fa presente che la legge finanziaria ha altresì previsto, mediante l’introduzione del comma 1-quater all’articolo 13-bis del Tuir, una detrazione d’imposta a fronte delle spese sostenute per il mantenimento dei cani guida, individuandone la misura in modo forfetario in 1.000.000 di lire.”
Cani guida: esonero dalla museruola e accesso illimitato.
Appare utile altresì sapere che la legge n. 37/1974 garantisce l’ingresso gratuito senza limitazioni al cane guida che accompagna un disabile visivo anche nei luoghi in cui i cani non sono generalmente ammessi (taxi, mezzi pubblici, ambulanze, attività commerciali, nosocomi, chiese, alberghi, istituti scolastici, ecc.). Il cane guida inoltre, come previsto dall’ordinanza del 23 marzo 2009, è considerato in tutto e per tutto un animale da lavoro e come tale è esonerato dall’indossare la museruola e non deve essere disturbato o allontanato poiché considerato “ausilio ” per persone disabili.
Studio Cataldi Quotidiano giuridico del 02-12-2017

di Annamaria Villafrate.



PATENTE DI GUIDA (ARTT. 115-121 C.S.)

1 – PATENTE DI GUIDA (ARTT. 115-121 C.S.)

B) REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE DI GUIDA (ARTT. 119-121 C.S.)

Art. 319. – Requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma di validità della patente di guida (art. 119 C.s.).Art. 322. – Requisiti visivi (art. 119 C.s.).

 

PATENTE DI GUIDA (ARTT. 115-121 C.S.)

1. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi categoria è necessario che il richiedente possegga campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nella segnaletica stradale, una sufficiente visione notturna e la visione binoculare.

2. Per il conseguimento o la conferma di validità della patente di guida per motoveicoli od autoveicoli delle categorie A e B occorre possedere un’acutezza visiva non inferiore ai dieci decimi complessivi con non meno di due decimi per l’occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie.

3. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per gli autoveicoli delle categorie C, D, E occorre possedere un’acutezza visiva pari ad almeno quattordici decimi complessivi con non meno di cinque decimi nell’occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie, e l’acutezza visiva non corretta sia almeno pari ad un decimo per ciascun occhio.

4. In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall’altro, correggibile rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza di rifrazione tra le due lenti non può essere, del pari, superiore a tre diottrie.

5. Nel caso in cui la correzione si renda necessaria per un solo occhio, il grado di rifrazione della lente non potrà essere superiore a tre diottrie sia positive che negative.

6. Quando alle lenti di base sferiche sia associata una lente cilindrica, il calcolo della differenza di rifrazione deve essere effettuato tenendo conto soltanto del valore diottrico delle lenti sferiche di base.

7. Nel caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per solo vizio di astigmatismo, correggibile con lenti cilindriche positive o negative, non si stabiliscono vincoli diottrici, ma l’uso di dette lenti deve essere tollerato ed efficace.

8. L’acutezza visiva può essere raggiunta anche con l’adozione di lenti a contatto.

9. Il visus raggiunto dopo l’impianto di lenti artificiali endoculari è considerato, in sede di esame, come visus naturale.

10. Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere efficaci e tollerate.

11. Le patenti di guida della categoria C, D, E non devono essere rilasciate né confermate se il candidato o conducente ha un campo visivo ridotto o se è colpito da diplopia o da visione binoculare difettosa.

12. Qualora si scopra o si sospetti l’esistenza di una malattia in atto o pregressa dell’apparato visivo, associata o non a vizi di rifrazione, che sia o sia stata causa di menomazione del campo visivo, del senso cromatico, della visione notturna o della visione binoculare, si devono prevedere, da parte della commissione medica locale, esami della vista a periodi non superiori a due anni, al cui esito sarà subordinato il rinnovo della patente di guida.

13. Nel caso in cui la riduzione del visus o degli altri parametri oculari dipenda da una malattia dell’apparato visivo il certificato dovrà essere rilasciato dalla commissione medica locale la quale potrà indicare l’opportunità che la validità della patente sia ridotta ad un periodo non superiore a due anni.

Art. 325. – Requisiti visivi per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D (art. 119 C.s.).

1. Possono conseguire o ottenere la conferma di validità o essere sottoposti alla revisione della patente speciale delle categorie A e B:

a) i monocoli che abbiano nell’occhio superstite un’acutezza visiva non inferiore ad otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti;

b) coloro che abbiano in un occhio un’acutezza visiva inferiore a un decimo non correggibile con lenti e nell’altro occhio un’acutezza visiva non inferiore a otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti;

c) coloro che, pur non avendo un’acutezza visiva pari al minimo prescritto per la patente di guida delle categorie A e B, posseggono tuttavia un’acutezza visiva non inferiore a otto decimi complessivi con un minimo di un decimo nell’occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza di rifrazione fra le due lenti non sia superiore alle tre diottrie;

d) coloro che raggiungono i minimi di visus prescritti dalle lettere a), b) e c) anche soltanto con l’adozione di lenti a contatto.

2. Ove ricorra il caso, i valori diottrici delle lenti devono essere calcolati come stabilito per il rilascio, la conferma e la revisione delle patenti di guida delle categorie A e B.

3. Le correzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 devono essere tollerate ed efficaci.

4. Gli interessati di cui alle lettere a) e b) devono possedere campo visivo normale e senso cromatico sufficiente nell’occhio superstite o migliore, nonché sufficiente visione notturna. Quelli di cui alle lettere c) e d) devono possedere tali requisiti in ambedue gli occhi, nonché sufficiente visione binoculare.

5. I valori dell’acutezza visiva previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo possono essere raggiunti anche con l’uso di lenti a contatto.

6. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione delle patenti speciali di categoria C e D, i requisiti visivi richiesti sono gli stessi di quelli previsti per il conseguimento, la conferma di validità o per la revisione delle patenti di categoria C e D.

 

1. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi categoria è necessario che il richiedente possegga campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nella segnaletica stradale, una sufficiente visione notturna e la visione binoculare.

2. Per il conseguimento o la conferma di validità della patente di guida per motoveicoli od autoveicoli delle categorie A e B occorre possedere un’acutezza visiva non inferiore ai dieci decimi complessivi con non meno di due decimi per l’occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie.

3. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per gli autoveicoli delle categorie C, D, E occorre possedere un’acutezza visiva pari ad almeno quattordici decimi complessivi con non meno di cinque decimi nell’occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie, e l’acutezza visiva non corretta sia almeno pari ad un decimo per ciascun occhio.

4. In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall’altro, correggibile rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza di rifrazione tra le due lenti non può essere, del pari, superiore a tre diottrie.

5. Nel caso in cui la correzione si renda necessaria per un solo occhio, il grado di rifrazione della lente non potrà essere superiore a tre diottrie sia positive che negative.

6. Quando alle lenti di base sferiche sia associata una lente cilindrica, il calcolo della differenza di rifrazione deve essere effettuato tenendo conto soltanto del valore diottrico delle lenti sferiche di base.

7. Nel caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per solo vizio di astigmatismo, correggibile con lenti cilindriche positive o negative, non si stabiliscono vincoli diottrici, ma l’uso di dette lenti deve essere tollerato ed efficace.

8. L’acutezza visiva può essere raggiunta anche con l’adozione di lenti a contatto.

9. Il visus raggiunto dopo l’impianto di lenti artificiali endoculari è considerato, in sede di esame, come visus naturale.

10. Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere efficaci e tollerate.

11. Le patenti di guida della categoria C, D, E non devono essere rilasciate né confermate se il candidato o conducente ha un campo visivo ridotto o se è colpito da diplopia o da visione binoculare difettosa.

12. Qualora si scopra o si sospetti l’esistenza di una malattia in atto o pregressa dell’apparato visivo, associata o non a vizi di rifrazione, che sia o sia stata causa di menomazione del campo visivo, del senso cromatico, della visione notturna o della visione binoculare, si devono prevedere, da parte della commissione medica locale, esami della vista a periodi non superiori a due anni, al cui esito sarà subordinato il rinnovo della patente di guida.

13. Nel caso in cui la riduzione del visus o degli altri parametri oculari dipenda da una malattia dell’apparato visivo il certificato dovrà essere rilasciato dalla commissione medica locale la quale potrà indicare l’opportunità che la validità della patente sia ridotta ad un periodo non superiore a due anni.

Art. 325. – Requisiti visivi per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D (art. 119 C.s.).

1. Possono conseguire o ottenere la conferma di validità o essere sottoposti alla revisione della patente speciale delle categorie A e B:

a) i monocoli che abbiano nell’occhio superstite un’acutezza visiva non inferiore ad otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti;

b) coloro che abbiano in un occhio un’acutezza visiva inferiore a un decimo non correggibile con lenti e nell’altro occhio un’acutezza visiva non inferiore a otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti;

c) coloro che, pur non avendo un’acutezza visiva pari al minimo prescritto per la patente di guida delle categorie A e B, posseggono tuttavia un’acutezza visiva non inferiore a otto decimi complessivi con un minimo di un decimo nell’occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza di rifrazione fra le due lenti non sia superiore alle tre diottrie;

d) coloro che raggiungono i minimi di visus prescritti dalle lettere a), b) e c) anche soltanto con l’adozione di lenti a contatto.

2. Ove ricorra il caso, i valori diottrici delle lenti devono essere calcolati come stabilito per il rilascio, la conferma e la revisione delle patenti di guida delle categorie A e B.

3. Le correzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 devono essere tollerate ed efficaci.

4. Gli interessati di cui alle lettere a) e b) devono possedere campo visivo normale e senso cromatico sufficiente nell’occhio superstite o migliore, nonché sufficiente visione notturna. Quelli di cui alle lettere c) e d) devono possedere tali requisiti in ambedue gli occhi, nonché sufficiente visione binoculare.

5. I valori dell’acutezza visiva previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo possono essere raggiunti anche con l’uso di lenti a contatto.

6. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione delle patenti speciali di categoria C e D, i requisiti visivi richiesti sono gli stessi di quelli previsti per il conseguimento, la conferma di validità o per la revisione delle patenti di categoria C e D.


2) – Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici

Legge 3 aprile 2001, n. 138

Legge 3 aprile 2001, n. 138

“Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici”
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2001, n. 93)

Art. 1. (Campo di applicazione).

1. La presente legge definisce le varie forme di minorazioni visive meritevoli di riconoscimento giuridico, allo scopo di disciplinare adeguatamente la quantificazione dell’ipovisione e della cecità secondo i parametri accettati dalla medicina oculistica internazionale. Tale classificazione, di natura tecnico-scientifica, non modifica la vigente normativa in materia di prestazioni economiche e sociali in campo assistenziale.

Art. 2. (Definizione di ciechi totali).

1. Ai fini della presente legge, si definiscono ciechi totali: a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi; b) coloro che hanno la mera percezione dell’ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore; c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.

Art. 3. (Definizione di ciechi parziali).

1. Si definiscono ciechi parziali: a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione; b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.

Art. 4. (Definizione di ipovedenti gravi).

1. Si definiscono ipovedenti gravi:

a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;

b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.

Art. 5. (Definizione di ipovedenti medio-gravi).

1. Ai fini della presente legge, si definiscono ipovedenti medio-gravi:

a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;

b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per cento.

Art. 6. (Definizione di ipovedenti lievi).

1. Si definiscono ipovedenti lievi:

a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;

b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60 per cento.

Art. 7. (Accertamenti oculistici per la patente di guida).

1. Gli accertamenti oculistici avanti agli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato, previsti dall’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono impugnabili, ai sensi dell’articolo 442 del codice di procedura civile, avanti al magistrato ordinario.



3) – Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi

Legge  19 maggio 1971, n. 403.

Legge  19 maggio 1971, n. 403.

“Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi”.

Art. 1.

La professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore e massofisioterapista è esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro per la sanità, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente.

Gli enti mutualistici, previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono autorizzati a sostenere o rimborsare le spese per prestazioni massoterapiche e fisioterapiche solo se queste sono effettuate da massaggiatori e massofisioterapisti diplomati, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente.

Art. 2.

Sono tenuti ad assumere direttamente in ruolo un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato e iscritto all’albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi istituito con la legge 21 luglio 1961, n. 686 :

a) gli enti ospedalieri e gli altri istituti di ricovero e cura da cui dipendono ospedali generali, quando l’ospedale abbia più di 200 posti letto; ove il numero dei posti letto sia superiore a 700, dovrà essere assunta una unità ogni 300 posti letto eccedenti i 700;

b) gli ospedali specializzati per cure ortopediche, traumatologiche, di riabilitazione e recupero funzionale, climatiche, idroterapiche, balneotermali, cinetiche, massoterapiche o miste o comunque cure fisiche e affini per ogni 50 posti letto.

Gli ospedali di cui al comma precedente sono tenuti a istituire nei rispettivi ordinamenti, ove non esista, il ruolo organico dei massaggiatori e massofisioterapisti

con apposito decreto o deliberazione sottoposti ai normali controlli degli organi competenti, anche in deroga alle disposizioni legislative e regolamentari che fanno divieto di assunzione di personale senza concorso.

Sono ugualmente tenuti ad assumere, indipendentemente dall’esistenza del ruolo, un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato e iscritto all’albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, tutte le case di cura generiche o policliniche con almeno 200 posti letto e, indipendentemente dal numero dei posti letti, tutte le case di cura e le cliniche specializzate, i centri gli istituti climatici, le stazioni idroterapiche e gli stabilimenti sanitari o balneotermali o comunque di cure fisiche e affini, gli istituti sanitari, comunque denominati e di qualsiasi categoria, ove si praticano cure ortopediche o cinetiche o massoterapiche o miste, appartenenti a persone o enti privati o comunque da essi gestiti.

Gli ospedali e gli istituti privati, di cui al presente articolo, nel caso che abbiano già alle loro dipendenze personale diplomato da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro per la sanità, sono tenuti ad assumere un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato e iscritto all’albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi dalla data di cessazione dal servizio di uno dei dipendenti diplomati oppure in occasione della prima nuova assunzione di tale personale dopo la entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

I massaggiatori e massofisioterapisti ciechi diplomati e iscritti all’albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi sono tenuti ad esercitare un orario lavorativo unico che non superi le sei ore giornaliere.

Anche per quanto concerne il trattamento economico e normativo resta salva la facoltà degli interessati di optare per un trattamento più favorevole ove sia già previsto negli ordinamenti degli ospedali e degli istituti privati presso i quali siano assunti, nonché di usufruire di ogni ulteriore miglioramento di carattere giuridico ed economico stabilito legislativamente o concordato fra le organizzazioni sindacali interessate.

Art. 4.

I massaggiatori e massofisioterapisti ciechi diplomati e iscritti all’albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge risultino in servizio presso gli ospedali e gli istituti privati, di cui al precedente articolo 2, vengono inquadrati direttamente nel ruolo organico secondo le modalità di cui al secondo e quarto comma del medesimo articolo 2.

Ai medesimi è riconosciuta a tutti gli effetti l’anzianità del servizio comunque prestato.

Art. 5.

I massaggiatori privi della vista diplomati presso la Scuola nazionale professionale per  assofisioterapisti ciechi di Firenze prima dell’entrata in vigore della legge 5 luglio 1961, numero 570, hanno diritto ad ottenere a domanda dalla direzione della scuola suddetta la conversione del titolo posseduto nel diploma di massofisioterapista, equipollente a tutti gli effetti al diploma di cui all’articolo 1 della presente legge.

Ai medesimi è riconosciuto quindi il diritto ad ottenere, sempre a domanda, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l’iscrizione all’albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi.

Art. 6.

I massaggiatori privi di vista non diplomati presso una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro per la sanità, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge risultino in servizio da almeno cinque anni in tale qualità presso gli ospedali e gli istituti privati, di cui al precedente articolo 2, o abbiano esercitato abitualmente e direttamente tale attività per il medesimo periodo di tempo, saranno ammessi a sostenere una prova di idoneità presso la scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi dell’Istituto nazionale dei ciechi di Firenze, istituita con legge 5 luglio 1961, numero 570 , o altre scuole debitamente autorizzate, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A tal fine gli interessati dovranno far pervenire domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge direttamente alla scuola suddetta, corredandola di un certificato di servizio rilasciato dalla direzione dell’amministrazione, ente o istituto, pubblico o privato, presso il quale esercitano la propria attività e vistato dal medico provinciale. La direzione della scuola suddetta è tenuta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a costituire una apposita commissione esaminatrice composta dal direttore della scuola medesima, da almeno due docenti titolari preso la scuola, dal medico provinciale o da un suo delegato e da un rappresentante dell’Unione italiana dei ciechi. I criteri della prova di idoneità saranno stabiliti dalla commissione medesima in apposite riunioni preliminari e comunicati agli aspiranti almeno tre mesi prima della loro convocazione.

Il diploma di idoneità conseguito abilita all’esercizio della professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore e massofisioterapista ed è equipollente a tutti gli effetti al diploma di cui all’articolo 1 della presente legge.

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